Come penalista non posso rimanere insensibile all’argomento che maggiormente sta impegnando la nostra intera categoria in quest’ultimo periodo. Mi riferisco alle aspre critiche che si stanno portando avanti contro la riforma voluta dal Governo Conte e dal Ministro Bonafede in tema di prescrizione.
Ho partecipato alla maratona oratoria per la verità sulla prescrizione, organizzata dall’Unione delle Camere Penali Italiane.
La riforma così come è stata concepita non solo viola i principi della nostra Carta Costituzionale, ma viola anche i principi comunitari dettati dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Come è oramai noto l’istituto della prescrizione può ritenersi abrogato e questo perché il termine prescrizionale cessa di decorrere con la sentenza di primo grado.
Questo comporta una inammissibile compressione dei diritti fondamentali della difesa. Basti pensare all’art. 111 della Costituzione, che al primo comma parla espressamente di giusto processo e che al secondo comma prevede che la legge deve assicurarne la ragionevole durata.
Gli effetti negativi della riforma su questa previsione costituzionale sono evidenti. Con la sentenza di primo grado il termine prescrizionale si interrompe definitivamente, con la conseguenza che il giudizio di appello potrebbe essere fissato anche a distanza di molti anni. Ma questo segna il totale fallimento della giustizia penale. Non solo per l’imputato che ha diritto ad un processo giusto e celere, ben potendo anche in appello giungere la pronuncia assolutoria, ma anche per le vittime del reato, che hanno evidentemente un interesse diretto a giungere alla definizione del processo in tempi rapidi.
Del resto a livello comunitario il principio del processo con durata ragionevole trova una sua collocazione nell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Ma il Governo ed il parlamento evidentemente se ne sono dimenticati.
Per non parlare dell’art. 27 della Costituzione, che al comma 3 prevede espressamente che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Ebbene una pena da espiare a distanza di molti anni dal fatto, potrebbe finire con l’essere eseguita nei confronti di una persona che il tempo ha completamente cambiato. La persona che oggi è imputata, tra 10, 15 anni sarà una persona completamente diversa. La domanda è allora questa: può dirsi assicurato in questo caso il principio della rieducazione della pena? Noi penalisti non siamo interessati alla prescrizione come via di fuga dal processo penale. Siamo più interessati alla prescrizione come istituto di civiltà giuridica. Uno stato di diritto, come vuole essere il nostro, non può farne a meno.
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Articolo: Brevi riflessioni in tema di prescrizione del reato
Come penalista non posso rimanere insensibile all’argomento che maggiormente sta impegnando la nostra intera categoria in quest’ultimo periodo. Mi riferisco alle aspre critiche che si stanno portando avanti contro la riforma voluta dal Governo Conte e dal Ministro Bonafede in tema di prescrizione.
Ho partecipato alla maratona oratoria per la verità sulla prescrizione, organizzata dall’Unione delle Camere Penali Italiane.
La riforma così come è stata concepita non solo viola i principi della nostra Carta Costituzionale, ma viola anche i principi comunitari dettati dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Come è oramai noto l’istituto della prescrizione può ritenersi abrogato e questo perché il termine prescrizionale cessa di decorrere con la sentenza di primo grado.
Questo comporta una inammissibile compressione dei diritti fondamentali della difesa. Basti pensare all’art. 111 della Costituzione, che al primo comma parla espressamente di giusto processo e che al secondo comma prevede che la legge deve assicurarne la ragionevole durata.
Gli effetti negativi della riforma su questa previsione costituzionale sono evidenti. Con la sentenza di primo grado il termine prescrizionale si interrompe definitivamente, con la conseguenza che il giudizio di appello potrebbe essere fissato anche a distanza di molti anni. Ma questo segna il totale fallimento della giustizia penale. Non solo per l’imputato che ha diritto ad un processo giusto e celere, ben potendo anche in appello giungere la pronuncia assolutoria, ma anche per le vittime del reato, che hanno evidentemente un interesse diretto a giungere alla definizione del processo in tempi rapidi.
Del resto a livello comunitario il principio del processo con durata ragionevole trova una sua collocazione nell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Ma il Governo ed il parlamento evidentemente se ne sono dimenticati.
Per non parlare dell’art. 27 della Costituzione, che al comma 3 prevede espressamente che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Ebbene una pena da espiare a distanza di molti anni dal fatto, potrebbe finire con l’essere eseguita nei confronti di una persona che il tempo ha completamente cambiato. La persona che oggi è imputata, tra 10, 15 anni sarà una persona completamente diversa. La domanda è allora questa: può dirsi assicurato in questo caso il principio della rieducazione della pena? Noi penalisti non siamo interessati alla prescrizione come via di fuga dal processo penale. Siamo più interessati alla prescrizione come istituto di civiltà giuridica. Uno stato di diritto, come vuole essere il nostro, non può farne a meno.
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Rossella Calicchio
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