Articolo: COMUNIONE EREDITARIA – PRELAZIONE – DIVISIONE EREDITA’ – COLLAZIONE

Domanda: Come sciogliere una comunione ereditaria?

La comunione ereditaria è quella che si forma all’apertura della successione tra i coeredi che abbiano accettato, espressamente o tacitamente, l’eredità.

Per gli atti di disposizione da parte di un coerede della sua quota parte della comunione ereditaria vige il cd. diritto di prelazione dei coeredi di cui all’articolo 732 del codice civile, il quale prevede che il coerede che vuole vendere ad un estraneo la sua quota deve prima notificare la proposta di vendita, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno il diritto di prelazione che deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notifiche. In mancanza della notifica, i coeredi hanno il diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.

Il diritto di prelazione opera solo per le cessioni onerose e, quindi, non per i casi di donazione della quota e non opera se la vendita viene effettuata ad un coerede, ma solo se viene venduta ad un terzo estraneo. Inoltre opera solo quando viene venduta al terzo la quota ereditaria o parte di essa, e non se viene venduto ad un terzo estraneo un bene determinato di quelli facenti parte della propria quota. Con la cessione ad un terzo, la comunione ereditaria si scioglie e si trasforma in una comunione ordinaria tra il terzo avente causa e gli altri coeredi.

Ciò premesso, nessuno può essere obbligato a rimanere in una comunione contro la propria volontà. Ed invero,  seppure non vi sia alcun obbligo per il coerede a prestare il consenso alla vendita dell’intero bene comune, parimenti non si può obbligare l’altro coerede comproprietario a non vendere la propria quota. 

Qualora il coerede volesse cedere la propria quota ereditaria a terzi, dovrebbe prima notificare al coerede la proposta di vendita indicandone il prezzo in modo che questi possa esercitare il diritto di prelazione; qualora, invece, volesse liberarsi della quota in comunione ereditaria, ma non riuscisse a trasferirne la proprietà a terzi, in mancanza di accordi sulla divisione stragiudiziale di tale comunione, potrebbe chiedere la divisione giudiziale, previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Ai sensi dell’articolo 713 del codice civile, infatti, i coeredi possono sempre domandare la divisione.

Con la divisione ereditaria si pone termine alla comunione ereditaria. La divisione ereditaria consiste di regola nel frazionamento tra i diversi eredi, in proporzione della quota spettante a ciascuno di essi, di tutti i beni facenti parte della comunione, così che ogni singolo erede diventi proprietario esclusivo dei beni che gli sono assegnati. La divisione ha per oggetto lo scioglimento della comunione e determina la trasformazione del diritto di una quota ideale sul patrimonio in comunione in diritto di proprietà individuale sui singoli beni.

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura, ma se nell’eredità ci sono immobili non comodamente divisibili essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita per incanto, dopo la quale si procede alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti. È qui che entra in gioco la collazione delle donazioni fatte in vita dal de cuius e, inoltre, ciascun erede deve imputare alla sua quota i propri debiti verso defunto e verso i coeredi: se i beni donati non sono conferiti in natura o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede, gli altri prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote; l’ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con un equivalente in denaro .

L’istituto della collazione ha lo scopo di individuare esattamente la massa ereditaria da dividere, facendovi rientrare anche i beni che vi sono usciti per effetto di donazioni fatte in vita dal defunto. Con la collazione chi ha ricevuto dei beni per donazione (figli, i loro discendenti e il coniuge), ed ha accettato l’eredità, ha l’obbligo di conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni. La collazione non ha luogo quando il defunto abbia dispensato dall’obbligo di collazione il soggetto che ha ricevuto la donazione. In tal caso, la successione e la divisione si svolgono come se il bene oggetto di donazione dispensata non vi fosse mai stato (nella successione). La dispensa può essere espressa (ovvero risultare da formale dichiarazione inserita nell’atto di donazione), oppure tacita quando può desumersi con certezza dal contesto dell’atto. E’ valida ed efficace solo nei limiti della quota disponibile, restando ferme le norme sull’intangibilità della legittima. Ciò significa che, anche se non soggetto a collazione il valore del bene dovrà essere pur sempre conteggiato con una riunione fittizia dei beni per conoscere se la concessa dispensa da collazione od imputazione ne copre il valore, e in che misura il bene donato influisce per la determinazione delle quote di legittima e disponibile.

L’articolo COMUNIONE EREDITARIA – PRELAZIONE – DIVISIONE EREDITA’ – COLLAZIONE proviene da Studio Legale Avv. Daniela Messina.

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