La notifica di un atto è inesistente nelle uniche ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. Sez. Un. 14917/2016).
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L’articolo #PTT: ancora sul concetto di inesistenza proviene da Ferragina & Parisi -Studio legale tributario – Roma, Catanzaro e Massa.