Il mantenimento tra coniugi risponde al reciproco diritto/dovere di assistenza morale e materiale (art. 143 cod. civ.).
Cosa succede a tale diritto/dovere in caso di separazione personale?
Con la separazione lo status giuridico di coniuge rimane invariato, mentre vengono meno l’obbligo di fedeltà e di convivenza.
Permane, quindi, il diritto/dovere di assistenza materiale che, ai sensi dell’art. 156 codice civile, va a confluire nella determinazione dell’assegno di mantenimento per quel coniuge che necessita di un sostentamento in quanto privo di propri redditi o dotato di redditi insufficienti per far fronte alle proprie necessità e consentire il mantenimento del tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.
L’assegno di mantenimento non è, tuttavia, dovuto nei confronti del coniuge a cui sia addebitata la separazione.
Generalmente, ha carattere periodico (mensile) e consiste in una somma di denaro, ma può anche essere corrisposto in unica soluzione e in tal caso, oltre che in denaro, potrebbe essere liquidato con il trasferimento di beni di proprietà, anche immobiliari.
Nel determinare il valore dell’assegno di mantenimento si deve tener conto dell’intera disponibilità patrimoniale dei coniugi, in quanto le fonti di reddito non derivano solamente da entrate in denaro ma, anche, da quei beni di reale valore economico, compresa l’assegnazione della casa coniugale: il godimento di tale bene costituisce, infatti, un effettivo risparmio sulla spesa che bisognerebbe sostenere per l’affitto di un’abitazione.
Nel caso in cui dovessero poi sopravvenire oggettivi cambiamenti nel tenore di vita di uno dei due coniugi separati, si potrà richiedere una revisione dell’assegno di mantenimento.
La convivenza more uxorio, instaurata successivamente alla separazione dal coniuge obbligato non determina la sospensione o estinzione dell’obbligo di corrispondere l’assegno in favore del coniuge separato, ma potrà solamente influire sul suo ammontare, in base al miglioramento o al peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato.
Al contrario, una stabile convivenza more uxorio da parte del coniuge avente diritto all’assegno, che incida sulla sua situazione economica in senso favorevole, può legittimare il coniuge debitore a chiedere la riduzione o la sospensione della corresponsione dell’assegno di mantenimento.
E in caso di divorzio?
L’assegno divorzile ha, anch’esso, una funzione di assistenza materiale e viene corrisposto al coniuge più bisognoso quando il vincolo matrimoniale cessa definitivamente con la sentenza di divorzio.
Presuppone l’oggettiva necessità del beneficiario, il quale deve risultare privo dei mezzi di sostentamento ed essere impossibilitato a cambiare tale sua condizione (ad esempio per l’incapacità fisica al lavoro).
Sino a pochi mesi fa, in giurisprudenza il parametro di riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile veniva individuato nel tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio.
Con la sentenza numero 11504/2017, tuttavia, la Corte di cassazione ha sancito il nuovo principio di diritto (confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità) secondo cui il giudice del divorzio deve verificare se la domanda di assegno divorzile soddisfa le condizioni di cui all’art. 5 della legge sul divorzio (mancanza di «mezzi adeguati» o impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente desunta dai principali “indici”- salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/ o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Deve, altresì, “tener conto”, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi), e “valutare” «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio.
In conclusione, se il richiedente non dimostra la mancanza di mezzi adeguati o, comunque, l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, il giudice non deve riconoscergli alcun diritto all’assegno divorzile.
Sulla questione relativa ai criteri di interpretazione della normativa in materia di riconoscimento del diritto all’assegno divorzile e della sua determinazione, sono state investite le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (di cui si attende la pronuncia), al fine di dirimere i contrasti sorti tra la più recente e la più vecchia giurisprudenza in materia.
Va, in ogni caso, precisato che tale principio di diritto non va esteso in via analogica alla separazione personale.
Come chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12196/2017, “la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale“.
Con la celebrazione di nuove nozze, infine, si perde immediatamente ed automaticamente il diritto all’assegno di divorzio.
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L’articolo IL MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO proviene da Studio Legale Avv. Daniela Messina.