Articolo: Diritto successorio: eredità e testamento

 

Una delle domande che vengono spesso rivolte allo Studio Legale riguarda il testamento olografo e la successione ereditaria.
Ci si interroga, di frequente, sulla validità dello stesso sia da un punto di vista formale sia relativamente al contenuto.

Per far meglio comprendere ai propri Clienti le questioni sottoposte, l’Avv. Daniela Messina ritiene opportuno rappresentare preliminarmente i seguenti principi generali di diritto successorio.

Come si devolve l’eredità?

L’eredità può essere devoluta (art. 457 C.C.) per legge (cd. successione legittima) o per testamento (cd. successione testamentaria).

Successione legittima e successione testamentaria possono operare anche in concorso tra loro, non si escludono reciprocamente.

Può, infatti, accadere che il de cuius, pur facendo testamento, non abbia disposto di tutti i suoi beni.

In tale ipotesi, per il resto del patrimonio si applica la successione legittima.

Invece, nel caso in cui il de cuius abbia disposto per testamento di tutto il suo patrimonio, le due successioni non possono coesistere.

Quali sono le forme del testamento?

Le forme ordinarie di testamento sono:

  • olografo, cioé quello scritto, sottoscritto e datato interamente di pugno dal de cuius, e
  • per atto di notaio, che, a sua volta, può essere  pubblico o segreto: il testamento pubblico è quello che viene redatto dal notaio avanti due testimoni e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio; il testamento segreto, invece, è sottoscritto dal solo testatore e consegnato al notaio alla presenza dei testimoni.

Vi sono, inoltre, forme speciali di testamento, tassativamente previste dalla legge (artt. 609 e ss. Cod. civ.).

Trattasi di testamenti che possono essere fatti solo da determinati soggetti in circostanze particolari (es. malattie contagiose, calamità pubbliche, a bordo di nave o di aeromobile, testamenti di militari…), ed hanno un’efficacia temporanea, sono revocabili ed hanno natura di testamento pubblico.

Chi sono gli eredi legittimi?

In mancanza di testamento o qualora il testamento disponga solo parzialmente del patrimonio del de cuius, il nostro ordinamento civile prevede la cd. successione legittima.

Nel caso più frequente di morte senza testamento, il patrimonio è diviso tra gli eredi in base alle quote spettanti per legge (in base a quanto stabilito dal codice civile).

Il testatore è libero di disporre dei propri beni o è soggetto a vincoli?

Chi si accinge a fare testamento deve tenere ben presenti i limiti ed i vincoli previsti dal nostro codice civile a tutela dei cd. eredi legittimari.

Sono legittimari coloro in favore del quale la legge riserva una quota dell’eredità: coniuge, figli, ascendenti (se mancano i figli).

Il testatore, infatti, può disporre liberamente solo della cd. quota disponibile, dovendo sempre rispettare le quote di legittima assegnate agli eredi legittimari (cd. successione necessaria).

La quota di legittima, infatti, rappresenta la parte dell’eredità che deve andare comunque ai parenti indicati, anche contro la volontà del de cuius.

Nell’ordinamento successorio italiano non esiste, infatti, la possibilità di “diseredare” alcuni parenti (i più prossimi).

La quota disponibile è, invece, la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque, compresi anche agli eredi già beneficiari della quota di legittima e in tal caso, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima.

impugnazione testamento

Cosa si può fare nel caso non siano state rispettate le quote di legittima?

I legittimari privati della quota di legittima, riservata loro dalla legge, possono agire in giudizio impugnando il testamento: è la cd. azione di riduzione della legittima.

Tale azione può essere esperita, a pena di prescrizione, entro 10 anni.

Per parte della giurisprudenza, il termine decorre dalla data di apertura della successione, mentre per altra parte di giurisprudenza, decorre dalla data di accettazione dell’eredità (v. Cassazione a Sezioni Unite, numero 20644 del 2004).

E se il testamento fosse falso?

Un testamento potrebbe essere stato falsificato, in tutto o in parte: in tal caso il termine per impugnare il testamento è di 5 anni dall’apertura della successione, a pena di prescrizione.

Ma se il testatore era minorenne o incapace di intendere e di volere?

Il minore, l’interdetto, l’inabilitato o colui che, pur non interdetto, si provi fosse incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha disposto per testamento, non possono disporre validamente della propria eredità per testamento.

Anche in questo caso il termine per impugnare il testamento è di 5 anni dal giorno in cui sono state eseguite le volontà testamentarie.

Quali azioni ha a disposizione chi pretenda di essere erede nei confronti di chi possiede sine titulo i beni ereditari?

Chiunque pretenda di essere erede può chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo, al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi (azione di petizione ereditaria)

L’azione è esperibile erga omnes ed è imprescrittibile salvi gli effetti dell’usucapione che altri abbia maturato sui beni ereditari.


 

In caso di dubbi o ipotesi di violazione dei vostri diritti, non esitate a contattare l‘Avvocato di Famiglia Daniela Messina per avere chiarimenti o pareri sulle azioni e i comportamenti da adottare, inviando il form per la consulenza on line o una mail all’indirizzo info@avvocatodanielamessina.it o prendendo direttamente un appuntamento in Studio.


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